|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivi e strategie specificiL’azione mira a migliorare la competitività del sistema turistico dell’Alto Bellunese attraverso una maggiore articolazione dell’offerta turistica, da realizzare mediante l'incremento della disponibilità di infrastrutture complementari all’offerta ricettiva e di investimenti in grado di valorizzare a fini turistici il patrimonio ambientale e storico-culturale dell’area, contribuendo altresì alla destagionalizzazione del fenomeno turistico. In particolare, l’azione mira ad accrescere l’integrazione tra le risorse naturali ed ambientali e le comunità locali in un’ottica di tutela, sviluppo compatibile, migliore fruizione e sviluppo di attività collegate come fattore di mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale. Descrizione dell’AzioneL’azione finanzia la realizzazione di progetti infrastrutturali di dimensioni ridotte ed a forte valenza dimostrativa rientranti nelle seguenti tipologie di operazione:- realizzazione di centri espositivi ed informativi, con allestimenti attorno a temi di interesse storico-artistico rilevanti per la cultura e le tradizioni dell’area;- interventi di recupero di emergenze storiche, architettoniche e archeologiche;- restauro, recupero, adeguamento di immobili esistenti a fini museali, di spettacolo, di pubblico utilizzo turistico;- realizzazione di strutture turistico-ricreative, anche attrezzate per attività sportive, a completamento dell’offerta, in particolare per il tempo libero e la fruizione ambientale.L’azione non istituisce alcun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, comma 1 del Trattato CE.Soggetti destinatari dell’interventoBeneficiano delle operazioni avviate attraverso l’azione i soggetti legittimati alla presentazione di progetti: comunità montane, comuni, loro associazioni ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, enti parco, altri enti pubblici.Copertura geograficaTerritorio del GAL.
Normativa di riferimentoCon riferimento alle tipologie di operazione finanziate dall’Azione, le norme nazionali di riferimento per la sua attuazione sono:- articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;- legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e s.m.i.;- legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 “Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e s.m.i.;- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e s.m.i.;- deliberazione della Giunta regionale del Veneto 22 giugno 2001, n. 1662 “Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, DPR 8 settembre 1997, n. 357, DM 3 aprile 2000”.Beneficiario finaleBeneficiari finali dell’azione, ai sensi dell’articolo 9, lettera l) del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, sono i soggetti responsabili della committenza delle operazioni: comunità montane, comuni, loro associazioni ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, enti parco, altri enti pubblici. Tali soggetti devono assumere l’impegno di diffondere e pubblicizzare i risultati e le metodologie utilizzate nella realizzazione dei progetti nell’area del GAL, secondo modalità e strumenti compatibili con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali, le quali saranno oggetto di specifica valutazione in sede di selezione.Struttura organizzativa responsabileGruppo di azione locale “Alto Bellunese” via Cimagogna, 2 – 32041 Auronzo di Cadore (BL)Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione dell’azionePoiché i soggetti destinatari sono enti pubblici, l’azione sarà realizzata mediante “regia GAL con procedura ad invito”, secondo le modalità e le procedure descritte nel capitolo 3, paragrafo 6.1 del Complemento di programmazione del POR Leader +.L’Ufficio di Presidenza del GAL inviterà tutti i soggetti pubblici operanti sul territorio di cui al precedente paragrafo “Beneficiario finale” a presentare progetti almeno di livello preliminare, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.. L’invito avrà contenuto analogo a quello di un bando pubblico destinato ai soggetti di natura privata ed in esso saranno, quindi, predeterminati i criteri di istruttoria e di selezione ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sarà assoggettato al prescritto parere di conformità dell’Autorità di gestione del POR Leader +.Le proposte progettuali saranno valutate da una apposita “Commissione tecnica di valutazione”, istituita dall’Ufficio di Presidenza del GAL e composta da esperti nel settore di intervento oggetto del bando. I criteri di valutazione impiegati per la selezione delle proposte progettuali saranno i seguenti:a) ammissibilità:- presentazione della domanda nei termini stabiliti dal bando;- legittimazione attiva e requisiti dei candidati, sulla base di quanto stabilito al precedente paragrafo intitolato “Beneficiario finale”;- presentazione delle dichiarazioni e della documentazione richiesta dal bando a pena di inammissibilità;- pertinenza del progetto proposto ai contenuti ed alle finalità dell’azione;- cronoprogramma compatibile con i termini di realizzazione dei progetti indicati nel bando.b) valutazione delle proposte progettuali:- contenuto tecnico della proposta, con riferimento agli obiettivi dell’azione ed alla strategia di sviluppo del PSL;- cantierabilità della proposta, con riferimento alla data prevista di inizio dei lavori;- innovatività della proposta, con riferimento alla sperimentazione di tecniche innovative;- dimostratività della proposta, con riferimento al carattere trasferibile dei risultati previsti, in particolare, alle modalità ed agli strumenti previsti dal beneficiario per diffondere e mettere in rete gli acquis metodologici e i risultati ottenuti.Sarà data priorità ai progetti che si inseriscono in sentieri ed itinerari turistici realizzati mediante le risorse del piano di azione locale del GAL Alto Bellunese realizzato nel quadro del programma di iniziativa comunitaria Leader II (1994-1999) – Regione Veneto.L’Ufficio di Presidenza del GAL approverà la graduatoria dei beneficiari finali, assicurando una equilibrata distribuzione degli interventi nel territorio e delle diverse tipologie di intervento previste dall’azione.La graduatoria sarà contestualmente comunicata all’Autorità di gestione del POR Leader + ed al Capofila amministrativo e finanziario.L’esito della selezione sarà comunicato per iscritto a tutti i candidati. I beneficiari finali dovranno comunicare l’accettazione del contributo nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza.I contributi verranno successivamente erogati dal Capofila amministrativo e finanziario sulla base della documentazione di spesa presentata dai beneficiari finali, previa verifica della completezza e della regolarità di tale documentazione, nonché delle attività svolte e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in vigore. Per gli aspetti di compatibilità ambientale si rinvia al pertinente paragrafo della Sezione IV.I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di attuare il progetto in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili e, in particolare:- di porre in essere tutte le azioni informative e pubblicitarie secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;- di fornire, con modalità e tempi prestabiliti, tutti i dati richiesti dal GAL ai fini dell’attività di monitoraggio del PSL;- di rispettare l’articolo 30, comma 4, del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 e, in particolare, di non distogliere dall’uso previsto le opere realizzate ed i beni acquisiti mediante i contributi dell’azione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di concessione dei medesimi.Spese ammissibili e intensità di aiutoLe spese sono ammissibili nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e dal Complemento di programmazione del POR Leader +.Con riferimento alle tipologie di operazioni ammissibili all’azione indicate nel paragrafo intitolato “Descrizione dell’azione”, sono finanziabili le seguenti tipologie di spesa:- lavori a misura, a corpo, in economia;- rilievi, accertamenti ed indagini;- attrezzature ed impianti;- per le opere ed i lavori pubblici ricadenti nell’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., spese generali relative alle spese tecniche relative per la progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla assistenza giornaliera ed alla contabilità, alle assicurazioni dei dipendenti, alle eventuali spese per commissioni aggiudicatrici, alle spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, al collaudo tecnico amministrativo, al collaudo statico e ad altri eventuali collaudi specialistici. Le predette spese generali non potranno in alcun caso superare il 10% dell’importo dei lavori; - IVA, per i soggetti che non possono in alcun modo recuperarla, chiederla in rimborso o compensarla, ed altre imposte e tasse.Ai soggetti beneficiari sarà concesso un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 70% dell’importo delle spese ammissibili, con un minimo di euro 70.000,00 ed un massimo di euro 100.000,00 per singolo intervento.In sede di prima attuazione, saranno ammissibili le spese sostenute successivamente alla data del 24 gennaio 2001, purché relative a progetti già attivati e non ancora ultimati alla data di approvazione del PSL da parte dell’Autorità di gestione del POR Leader +.Per i bandi e/o gli inviti successivi al primo, saranno ammissibili le spese sostenute successivamente alla approvazione del PSL da parte dell’Autorità di gestione del POR Leader +. Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre Misure e ProgrammiL’azione concorre alla complessiva strategia di sviluppo del PSL di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale a fini turistici. In questo senso è direttamente connessa alle sub-azioni n. 3 “Valorizzazione ambientale e paesaggistica dell’Alto Bellunese” e n. 6 “Marketing territoriale a fini turistici”. L’azione è, inoltre, complementare con la Misura 18 “Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura” del Piano di sviluppo rurale (2000-2006) – sino ad oggi non attivata - nonché alla Misura 3.2 “Diversificazione dell’offerta turistica e prolungamento della stagionalità” del DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Veneto: in particolare, le operazioni cofinanziabili dall’azione integrano le altre forme di intervento dei Fondi strutturali mirando all’incremento della disponibilità di infrastrutture complementari all’offerta ricettiva e di investimenti in grado di valorizzare a fini turistici il patrimonio ambientale e storico-culturale dell’area. L’azione, infine, è complementare allo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE) istituito dal regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, tra i cui interventi di conservazione della natura prevede anche la realizzazione di infrastrutture turistiche per favorire la fruizione ambientale.
Coerenza con gli obiettivi dell'asse prioritarioL’azione risulta coerente con gli obiettivi dell’Asse 1 “Strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato”: essa è coerente con il tema catalizzatore prescelto dal GAL, consistente nella sperimentazione di nuove forme di “valorizzazione delle risorse naturali e culturali”; ha carattere pilota poiché mira ad interconnettere le risorse umane, culturali e finanziarie del territorio ai fini di un migliore sfruttamento del suo potenziale endogeno; infine, uno dei criteri di selezione delle operazioni è dato dalle modalità proposte per la messa in rete degli acquis metodologici e dei risultati ottenuti, nell’ottica di assicurare il suo carattere dimostrativo e la sua trasferibilità. Grado di compatibilità ambientaleIl GAL assicura che le operazioni oggetto di un finanziamento a titolo della presente azione saranno coerenti con gli obiettivi della politica comunitaria nel settore dell’ambiente di cui all’articolo 174 (ex articolo 130 R) del Trattato CE, nonché alla Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.Il GAL assicurerà altresì il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale.In particolare, qualora le operazioni oggetto di un finanziamento a titolo della presente azione presentino incidenze significative su un sito di importanza comunitaria (SIC) o su una zona di protezione speciale (ZPS), esse saranno oggetto di una opportuna valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE” e s.m.i..Qualora le operazioni oggetto di un finanziamento a titolo della presente azione rientrino nel campo di applicazione della direttiva del Consiglio 85/337/CE del 27 giugno 1985, come da ultimo modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, esse saranno oggetto di apposita valutazione di impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10 della medesima direttiva, eventualmente integrata dai requisiti previsti dalla Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.Rispetto delle politiche comunitarieIn conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, il GAL assicurerà il rispetto:- delle disposizioni del Trattato CE e degli atti emanati in virtù dello stesso;- delle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti:- le regole di concorrenza;- le norme concernenti l’aggiudicazione degli appalti pubblici;- la tutela ed il miglioramento dell’ambiente;- l’eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne.
Quantificazione degli obiettivia) Indicatori di realizzazione finanziaria
b) Indicatori di realizzazione fisica
c) Indicatori di risultato
d) Indicatori di impatto
e) Indicatori di avanzamento procedurale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||