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Scheda tecnica descrittiva dell’Azione

Misura di riferimento
I.2. Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali, valorizzazione del paesaggio, delle risorse naturali e culturali
Azione di riferimento
c) Protezione, recupero e valorizzazione delle risorse naturali e dei paesaggi
SUB-AZIONE 4
Valorizzazione ambientale e paesaggistica dell’Alto Bellunese

 

Sezione I - CONTENUTO TECNICO DELL’AZIONE

Obiettivi e strategie specifici
L’azione intende creare le condizioni per l'avvio di un nuovo processo di sviluppo economico e sociale che faccia leva sulle risorse naturali e ambientali dell’Alto Bellunese, preservando le possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescendo la qualità della vita delle popolazioni residenti. Gli obiettivi specifici perseguiti dall’azione sono pertanto:
-  la promozione della tutela attiva dell’ambiente e, in particolare, delle aree naturali e protette, in particolare conservando gli habitat naturali e le biodiversità e proteggendo le specie a rischio;
-  l’uso efficiente e razionale e la fruibilità delle risorse naturali, riservando particolare attenzione alle aree protette, accrescendo l’integrazione tra le risorse naturali ed ambientali e le comunità locali in un’ottica di tutela, sviluppo compatibile, migliore fruizione e sviluppo di attività collegate come fattore di mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale;
-  l’aumento della capacità della Pubblica amministrazione di intervenire per la conservazione e lo sviluppo;
-  in generale, il miglioramento del livello di competitività territoriale, garantendo un adeguato livello di sicurezza “fisica” delle funzioni insediativa, produttiva, turistica e infrastrutturale esistenti, attraverso la realizzazione di una pianificazione territoriale compatibile con la tutela delle risorse naturali nel più ampio quadro della pianificazione provinciale o di bacino.
Descrizione dell’Azione
L’azione prevede la realizzazione delle seguenti tipologie di operazioni:
-  interventi di conservazione, recupero e valorizzazione ambientale, nonché attività di manutenzione e difesa attiva del paesaggio, comprese eventuali azioni di rinaturalizzazione, restauro ambientale e ripristino dei degradi, anche derivanti da piste da sci dismesse;
-  interventi per la salvaguardia e la gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC), anche finalizzati alla fruizione turistica sostenibile;
-  interventi per la riqualificazione di ambienti in trasformazione a favore della fauna selvatica in declino, in particolare nelle zone di protezione speciale (ZPS);
-  realizzazione di piccole infrastrutture a servizio ed a valorizzazione delle aree protette e creazione di strutture per la fruizione delle risorse naturali.

Tali interventi non possono in alcun caso coincidere con le tipologie di intervento promosse dalla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani”, in particolare dagli articoli 20 “Premi per la conservazione delle aree prative”, 21 “Manutenzione a fini ambientali di superfici agricole e forestali abbandonate”, 22 “Interventi per opere di manutenzione ambientale”.

L’azione non istituisce alcun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, comma 1 del Trattato CE.


 

Soggetti destinatari dell’intervento
Beneficiano delle operazioni avviate attraverso l’azione le cinque Comunità Montane socie del GAL.
Copertura geografica
Territorio del GAL.

Sezione II - PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE

Normativa di riferimento
Con riferimento alle tipologie di operazione finanziate dall’Azione, le norme nazionali di riferimento per la sua attuazione sono:
-        legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e s.m.i.;
-        legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”
-        decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ”Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
-        decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e s.m.i.;
-        deliberazione della Giunta regionale del Veneto 22 giugno 2001, n. 1662 “Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, DPR 8 settembre 1997, n. 357, DM 3 aprile 2000”.
Beneficiario finale
Beneficiari finali dell’azione, ai sensi dell’articolo 9, lettera l) del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, sono i soggetti responsabili della committenza delle operazioni: Comunità Montane.
Tali soggetti devono assumere l’impegno di diffondere e pubblicizzare i risultati e le metodologie utilizzate nella realizzazione dei progetti nell’area del GAL, secondo modalità e strumenti compatibili con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali, le quali saranno oggetto di specifica valutazione in sede di selezione delle proposte progettuali.
Struttura organizzativa responsabile
Gruppo di azione locale “Alto Bellunese” via Cimagogna, 2 - 32041 Auronzo di Cadore (BL)

Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione dell’azione

L’azione sarà realizzata dal GAL mediante “regia in convenzione” con le cinque Comunità Montane socie del GAL, ai sensi del capitolo 3, paragrafo 6.1 del Complemento di programmazione del POR Leader +.

Il GAL definirà nel dettaglio il progetto in accordo con i soggetti attuatori, tenendo conto degli strumenti di pianificazione e programmazione adottati, in particolare dei “Piani pluriennali di sviluppo socio-economico 2001-2005”, approvati in base alla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, nonché degli strumenti di realizzazione dei lavori previsti dall’articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in vigore. Per gli aspetti di compatibilità ambientale si rinvia al pertinente paragrafo della Sezione IV.

La convenzione stabilirà le modalità di realizzazione degli interventi, i rapporti tra i contraenti per la realizzazione delle attività illustrate nel progetto in particolare per quanto riguarda gli impegni reciproci tra GAL e beneficiario; la convenzione deve altresì contenere il riferimento all’ammontare complessivo degli interventi, il contributo pubblico concesso e la modalità di erogazione dello stesso. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione del progetto potrà determinare la revoca del contributo.

Con la convenzione il beneficiario si impegnerà:

-        ad attuare il progetto secondo le modalità e le tempistiche specificate nella documentazione progettuale, nel rispetto delle normative comunitarie nazionali e regionali vigenti in materia di ammissibilità delle spese;
-        a gestire, su idonei capitoli di bilancio, i fondi relativi al progetto;
-        a tenere le scritture contabili, corredate dalle necessarie pezze giustificative, costantemente aggiornate;
-        ad accettare il controllo da parte degli organi competenti ai vari livelli sull’attuazione e sui finanziamenti erogati;
-        a garantire l’apporto della quota di cofinanziamento;
-        a comunicare al GAL eventuali variazioni del progetto;
-        a rendicontare le spese sostenute allegando copia dei provvedimenti di impegno, dei provvedimenti di liquidazione, copia conforme all’originale dei mandati di pagamento e delle fatture debitamente quietanzate; in caso di rendicontazione finale di opere pubbliche il beneficiario si impegna altresì ad allegare l’attestazione di regolare esecuzione dei lavori o l’eventuale collaudo, ai sensi delle normative vigenti (legge regionale n. 42/84), mediante l’invio del relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori o dell’avvenuto collaudo, unitamente al quadro economico delle spese;
-        a restituire al GAL le eventuali somme non utilizzate;
-        a garantire, in accordo con il GAL, una azione di pubblicizzazione degli interventi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali di cui al regolamento (CE) n. 1159/2000;
-        a garantire il rispetto dell’articolo 30, comma 4, del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 e, in particolare, di non distogliere dall’uso previsto le opere realizzate ed i beni acquisiti mediante i contributi dell’azione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di concessione dei medesimi.

Il progetto sarà inoltrato all'Autorità di Gestione del POR Leader + per l’esame del medesimo, unitamente alla relazione sulle procedure ad evidenza pubblica utilizzate per la scelta del contraente ed alla bozza di convenzione tra i soggetti.

Qualora il progetto preveda l'acquisto di terreni, il GAL subordina l'approvazione della relativa spesa alla decisione positiva dell'Autorità di gestione del POR Leader +.

I contributi verranno successivamente erogati dal Capofila amministrativo e finanziario sulla base della documentazione di spesa presentata dai beneficiari finali, previa verifica della completezza e della regolarità di tale documentazione, nonché delle attività svolte e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Spese ammissibili e intensità di aiuto

Le spese sono ammissibili nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e dal Complemento di programmazione del POR Leader +.

Con riferimento a tali tipologie di operazioni, le spese ammissibili sono le seguenti:
-        esecuzione delle indagini preliminari;
-        lavori a misura, a corpo, in economia;
-        acquisto terreni, nel limite massimo del 10% del costo totale dell’operazione, fatto salvo per operazioni di tutela ambientale per le quali, in base alla norma n. 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 la spesa è considerata ammissibile quando vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:
-  l'acquisto è oggetto di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione,
-  il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione,
-  il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati accettati dall'Autorità di gestione,
-  l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico;
-  un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
-        fabbricati ed opere civili;
-        sistemazioni del terreno, piantumazioni arboree ed arbustive;
-        acquisto/ammodernamento di attrezzature ed impianti;
-        apparecchiature di controllo della qualità ambientale;
-        per le opere ed i lavori pubblici ricadenti nell’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., spese generali relative alle spese tecniche per la progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla assistenza giornaliera ed alla contabilità, alle assicurazioni dei dipendenti, alle eventuali spese per commissioni aggiudicatrici, alle spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, al collaudo tecnico amministrativo, al collaudo statico e ad altri eventuali collaudi specialistici. Le predette spese generali non potranno in alcun caso superare il 10% dell’importo dei lavori;
-        IVA, per i soggetti che non possono in alcun modo recuperarla, chiederla in rimborso o compensarla, ed altre imposte e tasse.
Ai beneficiari finali sarà concesso un contributo in conto capitale, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, fino ad un massimo al 60% dell’importo delle spese ammissibili con il limite minimo di euro 70.000 e massimo di euro 80.000,00 per singolo beneficiario finale.
Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data del 24 gennaio 2001, purché relative a progetti già attivati e non ancora ultimati alla data di approvazione del PSL da parte dell’Autorità di gestione del POR Leader +.
Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre Misure e Programmi
L’azione concorre alla complessiva strategia di sviluppo del PSL di valorizzazione del patrimonio naturale a fini turistico-ambientali. In questo senso è direttamente connessa alla sub-azione n. 1 “Salvaguardia e valorizzazione degli elementi di tipicità costruttiva e insediativa dell’Alto Bellunese”.
L’azione è, inoltre, complementare con la Misura 9 “Altre misure forestali”, in particolare le sottomisure 7 “Ricostituzione dei boschi danneggiati da fattori catastrofici naturali e da incendi” e 8 “Strumenti di prevenzione” del Piano di sviluppo rurale (2000-2006), nonché alla Misure 4.2 “Tutela del territorio” e 4.3 “Monitoraggio, informazione e tutela ambientale” del DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Veneto: in particolare, le operazioni cofinanziabili dall’azione integrano le altre forme di intervento dei Fondi strutturali mirando alla valorizzazione dei Siti di interesse comunitario e delle Zone di protezione speciale, che costituiscono oltre il 54% dell’area del GAL, e senza sovrapporsi ad esse.
L’azione, infine, è complementare allo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE) istituito dal regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, il cui obiettivo specifico è di contribuire all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, e, in particolare, della rete europea Natura 2000 istituita da tale direttiva.


 

 


 

Sezione III - QUADRO FINANZIARIO DELL’AZIONE

 

Anno

 

SPESA PUBBLICA

Beneficiari

finali

Costo

 totale

Totale pubblico

Contributo

Contributo nazionale

FEAOG

Totale

Stato

Regione

 

Euro

%

Euro

%

Euro

%

Euro

%

Euro

 

1

2

 

3

 

4

5

 

6

 

7

 

1=2+7

2=3+4

 

 

 

4=5+6

 

 

 

 

 

2001

108.000

63.000

62

36.000

50

27.000

18.900

70

8.100

30

45.000

2002

84.000

49.000

62

28.000

50

21.000

14.700

70

6.300

30

35.000

2003

99.000

57.750

62

33.000

50

24.750

17.325

70

7.425

30

41.250

2004

96.000

56.000

62

32.000

50

24.000

16.800

70

7.200

30

40.000

2005

105.000

61.250

62

35.000

50

26.250

18.375

70

7.875

30

43.750

2006

108.000

63.000

62

36.000

50

27.000

18.900

70

8.100

30

45.000

TOTALE

600.000

350.000

62

200.000

50

150.000

105.000

70

45.000

30

250.000

 

Sezione IV - VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA

Coerenza con gli obiettivi dell'asse prioritario

L’azione risulta coerente con gli obiettivi dell’Asse 1 “Strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato”: essa è coerente con il tema catalizzatore prescelto dal GAL, consistente nella sperimentazione di nuove forme di “valorizzazione delle risorse naturali e culturali”; ha carattere pilota poiché mira ad interconnettere le risorse umane, culturali e finanziarie del territorio ai fini di un migliore sfruttamento del suo potenziale endogeno; infine, uno dei criteri di selezione delle operazioni è dato dalle modalità proposte per la messa in rete degli acquis metodologici e dei risultati ottenuti, nell’ottica di assicurare il suo carattere dimostrativo e la sua trasferibilità.

Grado di compatibilità ambientale

Il GAL assicurerà che le operazioni oggetto di un finanziamento a titolo della presente azione saranno coerenti con gli obiettivi della politica comunitaria nel settore dell’ambiente di cui all’articolo 174 (ex articolo 130 R) del Trattato CE, nonché alla Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente. Il GAL assicurerà altresì il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale.

In particolare, qualora le operazioni oggetto di un finanziamento a titolo della presente azione presentino incidenze significative su un sito di importanza comunitaria (SIC) o su una zona di protezione speciale (ZPS), esse saranno oggetto di una opportuna valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE” e s.m.i..

Qualora le operazioni oggetto di un finanziamento a titolo della presente azione rientrino nel campo di applicazione della direttiva del Consiglio 85/337/CE del 27 giugno 1985, come da ultimo modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, esse saranno oggetto di apposita valutazione di impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10 della medesima direttiva, eventualmente integrata dai requisiti previsti dalla Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

Rispetto delle politiche comunitarie

In conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, il GAL assicurerà il rispetto:
-        delle disposizioni del Trattato CE e degli atti emanati in virtù dello stesso;
-        delle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti:
-        le regole di concorrenza;
-        le norme concernenti l’aggiudicazione degli appalti pubblici;
-        la tutela ed il miglioramento dell’ambiente;
-        l’eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne.
Quantificazione degli obiettivi

a) Indicatori di realizzazione finanziaria

Indicatori
Descrizione
Impegni del GAL
Euro
Pagamenti del GAL
Euro
Impegni spesa pubblica/programmato spesa pubblica
%
Pagamenti spesa pubblica/programmato spesa pubblica
%

b) Indicatori di realizzazione fisica

Indicatori
Descrizione
Quantificazione
Interventi di valorizzazione ambientale realizzati
Numero
5
- di cui, interventi in aree SIC/ZPS
Numero
3
- di cui, interventi in aree parco
Numero
2

c) Indicatori di risultato

Indicatori
Descrizione
Quantificazione
Superficie oggetto degli interventi
Ha
130
Superficie oggetto di interventi in aree SIC/ZPS
Ha
50
Superficie oggetto di interventi in aree parco
Ha
30

d) Indicatori di impatto

Indicatori
Descrizione
Quantificazione
Superficie interessata dagli interventi ambientali
%
> 0,1%
- di cui SIC e ZPS
%
> 30%
- di cui aree parco
%
> 30%

e) Indicatori di avanzamento procedurale

Indicatori
Descrizione
Quantificazione
Numero progetti ammissibili
Numero dei progetti che hanno superato l'esame formale e che rientrano nella graduatoria dei finanziabili

 

Numero progetti approvati e/o finanziati
Numero dei progetti il cui costo viene coperto, in tutto o in parte, dai contributi previsti dalla misura

 

Numero progetti avviati
Numero dei progetti finanziati ed effettivamente avviati
 
Numero progetti conclusi
Numero dei progetti finanziati e conclusi
 
Numero progetti oggetto di rinuncia
Numero dei progetti ammessi e finanziati che hanno rinunciato al contributo finanziario e non hanno portato a termine le realizzazioni
 
Numero progetti oggetto di revoca
Numero dei progetti ammessi e finanziati ai quali, a seguito di verifiche formali o inadempienze procedurali, è stato revocato il contributo finanziario previsto
 
Capacità progettuale
Rapporto tra progetti ammissibili e progetti presentati
 
Capacità decisionale
Rapporto tra ammontare degli impegni e ammontare delle risorse disponibili programmate
 
Efficienza attuativa
Rapporto tra progetti avviati e progetti approvati
 
Riuscita attuativa
Rapporto tra progetti conclusi e progetti approvati, e progetti conclusi e progetti avviati
 
Mortalità dei progetti finanziati
Rapporto tra progetti oggetto di revoca o rinuncia e progetti approvati