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Scheda tecnica descrittiva dell’Azione

Misura di riferimento
1.4. Piccole imprese, artigianato, turismo rurale e servizi zonali
Azione di riferimento
a) Investimenti individuali o collettivi innovativi (compresi gli investimenti turistici connessi all’attività agrituristica) di modesta entità
SUB-AZIONE 5
Aiuti agli investimenti delle piccole imprese turistiche e agrituristiche

 

Sezione I - CONTENUTO TECNICO DELL’AZIONE

Obiettivi e strategie specifici

Il turismo rappresenta per l’Alto Bellunese una delle potenzialità economiche più rilevanti ed un decisivo fattore di diversificazione produttiva rispetto alla forte dipendenza economica e sociale dal settore dell’occhialeria. L’azione ha i seguenti obiettivi:

-  incentivare lo sviluppo ed il potenziamento dell'offerta turistico-ricettiva nelle aree del territorio dotate di risorse culturali ed ambientali, ma spesso carenti di strutture di ospitalità;
-  promuovere la diversificazione, la segmentazione e la destagionalizzazione rispetto a prodotti turistici maturi e peraltro già presenti in altre aree geografiche contermini, regionali ed extra-regionali;
-  qualificare il prodotto turistico e le piccole imprese operanti nel campo turistico in mercati di nicchia, per favorire l’ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive, dei servizi e delle attrezzature complementari alla capacità ricettiva.
Descrizione dell’Azione

Si tratta di un regime di aiuto finalizzato alla concessione di incentivi:

a)      alle piccole imprese turistiche per la realizzazione delle seguenti operazioni:
-  recupero, ammodernamento, ampliamento, riqualificazione e diversificazione delle strutture già esistenti, con particolare riguardo al miglioramento delle prestazioni ambientali;
-  realizzazione di attrezzature turistiche complementari destinate ad attività ricreative, culturali e didattiche, a scopo di animazione turistica;
b)      ad enti pubblici ed aziende agricole, singole o associate, proprietari di malghe destinate ad uso agricolo, per la realizzazione delle seguenti operazioni:
-  restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo di fabbricati a servizio delle malghe e non più utilizzati, al fine di realizzare stanze e/o locali indipendenti ed autonomi per la permanenza dei turisti. Non sono ammesse nuove costruzioni mentre, per motivi funzionali, possono essere ammessi modesti ampliamenti conformi alle norme urbanistiche applicabili;
-  acquisto di dotazioni ed attrezzature atte allo svolgimento delle attività agrituristiche, comprese le dotazioni informatiche;
-  realizzazione ed adeguamento di aree esterne finalizzate all’accoglienza degli ospiti;
-  investimenti diretti alla realizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche a scopo di animazione rurale.
Soggetti destinatari dell’intervento
Beneficiano delle operazioni avviate attraverso l’azione:
-  le imprese turistiche di piccole dimensioni, ai sensi della Raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese e del decreto ministeriale e dei decreti del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, insediate nell’area GAL e che intendono promuovere investimenti relativi alle seguenti attività:
-  esercizi di affittacamere, attività ricettive in esercizi di ristorazione, attività ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast), unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze rurali, come definiti e disciplinati dall'articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
-  garnì o meublè, come definiti dall’articolo 23 della legge regionale legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
-  rifugi alpini, come definiti e disciplinati dall'articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
-  campeggi, come definiti e disciplinati dall’articolo 28 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
-  gli enti pubblici e le aziende agricole, singole o associate, proprietari di malghe destinate ad uso agricolo.
Tali soggetti devono assumere l’impegno di diffondere e pubblicizzare i risultati e le metodologie utilizzate nella realizzazione dei progetti nell’area del GAL, secondo modalità e strumenti compatibili con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali, le quali saranno oggetto di specifica valutazione in sede di selezione delle proposte progettuali.
Copertura geografica
Territorio del GAL.

Sezione II - PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE

Normativa di riferimento
Con riferimento alle tipologie di operazione finanziate dall’Azione, le norme nazionali di riferimento per la sua attuazione sono:
-  articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
-  legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
-  per le parti ancora in vigore al momento dell’attuazione dell’azione: legge 17 maggio 1983, n. 217 “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”;
-  legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
-  legge regionale 10 luglio 1993, n. 23 “Conferimento agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione” e s m.i.
-  legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, articolo 29, lettera h”.
-  decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e s.m.i.;
-  deliberazione della Giunta regionale del Veneto 22 giugno 2001, n. 1662 “Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, DPR 8 settembre 1997, n. 357, DM 3 aprile 2000”.
Beneficiario finale
Beneficiario finale dell’azione, ai sensi dell’articolo 9, lettera l) del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, è il GAL, in qualità di organismo che concede gli aiuti ai singoli destinatari finali.
Struttura organizzativa responsabile
Gruppo di azione locale “Alto Bellunese”, via Cimagogna, 2-32041 Auronzo di Cadore (BL)
Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione dell’azione
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del GAL sarà indetto un bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti destinatari, con i contenuti di cui al capitolo 3, paragrafo 6.1 intitolato “Interventi a bando” del Complemento di programmazione del POR Leader +. Dopo aver ottenuto il prescritto parere di conformità dell’Autorità di gestione del POR Leader +, il bando sarà pubblicizzato nell’area GAL in conformità a quanto previsto “Piano di comunicazione del PSL”, descritto nella Sub-azione n. 8 del PSL. Le domande di contributo saranno valutate da una apposita “Commissione tecnica di valutazione”, istituita dall’Ufficio di Presidenza del GAL e composta da esperti nel settore di intervento oggetto del bando. I criteri di valutazione impiegati per la selezione delle proposte progettuali saranno i seguenti:
a) ammissibilità:
-  presentazione della domanda nei termini stabiliti dal bando;
-  legittimazione attiva e requisiti dei candidati, con riferimento specifico,

-        per le piccole imprese turistiche:

-        alla definizione di impresa turistica, di cui all’articolo 7, comma 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135;
-        all’effettivo esercizio dell’attività di gestione delle strutture ricettive individuate al precedente paragrafo “Soggetti destinatari dell’intervento”;
-        qualora richiesto dalla legislazione statale e regionale, alla regolare iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei termini e nei modi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
-        proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento o, se il richiedente è titolare di altro diritto reale di godimento, dimostrazione dell’assenso del proprietario comprovante la volontà di accettare l'intervento ed i vincoli giuridico-economici che ne derivano;

-        per le aziende agricole:

-        alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile,
-        alla iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei termini e nei modi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
-        alla proprietà della malga oggetto dell’investimento ed alla sua effettiva ed attuale utilizzazione per attività agricola;

-        per gli enti pubblici:

-        alla proprietà della malga oggetto dell’investimento ed alla sua effettiva ed attuale utilizzazione per attività agricola.
-  presentazione delle dichiarazioni e della documentazione richieste dal bando a pena di inammissibilità;
-  pertinenza della tipologia di investimento proposto ai contenuti ed alle finalità dell’azione;
-  compatibilità del cronoprogramma del progetto proposto con i termini di realizzazione dei progetti indicati nel bando.
b) valutazione delle proposte progettuali:
-  validità tecnico-economica e finanziaria dell’iniziativa proposta, con specifico riferimento ai livelli occupazionali, alla redditività dell’iniziativa, alle prospettive di mercato e, soprattutto, agli obiettivi dell’iniziativa in termini di aumento degli standard qualitativi dell’offerta e delle prestazioni ambientali;
-  valore del capitale proprio investito nell’iniziativa rispetto all’investimento complessivo: il punteggio attribuito è direttamente proporzionale alla quota di capitale proprio;
-  numero di nuovi occupati attivati dall’iniziativa rispetto all’investimento complessivo: il punteggio attribuito è direttamente proporzionali al numero di posti di lavoro creati;
-  valore dell’agevolazione massima ammissibile rispetto alla agevolazione richiesta: il punteggio attribuito è inversamente proporzionale al valore dell’agevolazione richiesta.
-  innovatività della proposta, con riferimento alla creazione di interconnessioni tra le risorse economiche del territorio e tra settori economici tradizionalmente distinti;
A parità di punteggi, sarà assegnata priorità:
-  alle imprese a prevalente partecipazione femminile, così individuate:

-        imprese individuali in cui il titolare sia una donna, oppure

-        società di persone e società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute, oppure

-        società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell’organo di amministrazione;

-  alle imprese a prevalente partecipazione di giovani tra i 18 ed i 35 anni, così individuate:

-        imprese individuali in cui il titolare sia un giovane, oppure

-        società di persone e società cooperative in cui il numero di giovani soci rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute, oppure

-        società di capitali in cui i giovani detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell’organo di amministrazione.

L’Ufficio di Presidenza del GAL approverà la graduatoria dei beneficiari finali, che sarà contestualmente comunicata all’Autorità di gestione del POR Leader + ed al Capofila amministrativo e finanziario.
L’esito della selezione sarà comunicato per iscritto a tutti i candidati. I beneficiari finali dovranno comunicare l’accettazione del contributo nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza.
I contributi verranno successivamente erogati dal Capofila amministrativo e finanziario sulla base della documentazione di spesa presentata dai beneficiari finali, previa verifica della completezza e della regolarità di tale documentazione, nonché delle attività svolte e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in vigore. Per gli aspetti di compatibilità ambientale si rinvia al pertinente paragrafo della Sezione IV.
I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di attuare il progetto in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili e, in particolare:
-  di porre in essere tutte le azioni informative e pubblicitarie secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
-  di fornire, con modalità e tempi prestabiliti, tutti i dati richiesti dal GAL ai fini dell’attività di monitoraggio del PSL;
-  di rispettare l’articolo 30, comma 4, del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 e, in particolare, di non distogliere dall’uso previsto le opere realizzate ed i beni acquisiti mediante i contributi dell’azione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di concessione dei medesimi. Gli investimenti in materia agrituristica che beneficiano dei contributi della presente azione non possono essere alienati o distolti dall’impiego e dalla destinazione previsti per un periodo non inferiore a 10 anni per i beni immobili ed a 5 anni per arredi e attrezzature.
Spese ammissibili e intensità di aiuto
Le spese sono ammissibili nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e dal Complemento di programmazione del POR Leader +.
Le spese ammissibili per la realizzazione dell’azione sono relative alle operazioni indicate nel precedente paragrafo intitolato “Descrizione dell’azione”.
Per le operazioni di cui sono soggetti destinatari le piccole imprese turistiche non sono ammessi l’acquisto del terreno e di fabbricati . E’ ammessa la fornitura di arredo nei limiti del 30% della spesa ammissibile.

Per le operazioni di cui sono soggetti destinatari gli enti pubblici e le aziende agricole, singole o associate, vale quanto indicato al punto 2.2 “Esclusioni e limitazioni” dell’allegato B alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3933 del 31.12.2001, in particolare non sono ammessi:

-  l’acquisto, a qualsiasi scopo, di piante e animali;
-  l’acquisto di strutture prefabbricate tipo bungalow, casette in legno, ecc. né la relativa attrezzatura;
-  attrezzature ad uso degli ospiti difficilmente inventariabili come ad esempio stoviglie, biancheria tendaggi, materassi, lampadari o simili, attrezzature per bagni- con esclusione di quanto previsto per i portatori di handicap - e quant’altro non indispensabile per l’esercizio delle attività di ricezione ed ospitalità;
-  interventi strutturali e attrezzature per attività non già previste e approvate dal Piano Agrituristico Aziendale di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 9/97;
-  acquisti e/o restauri di materiali con caratteristiche storiche e/o artistiche;
-  spese relative all’acquisto di sole attrezzature e/o mobilia quando, per il loro utilizzo, non risultino necessari interventi strutturali soggetti a specifica autorizzazione acquisita successivamente alla data di approvazione del POR Leader + (19 novembre 2001);
-  interventi strutturali e/o adeguamenti su fabbricati che non hanno o non abbiano avuto una destinazione agricola;
-  realizzazione di itinerari turistici non strettamente collegati all’ambiente rurale e alle aziende agricole e/o agrituristiche.

Ai soggetti beneficiari sarà concesso un contributo in conto capitale, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, pari al massimo al 50% ESL dell’importo delle spese ammissibili (elevabile al 60% nel caso di enti pubblici), con i seguenti limiti:

-  un minimo di euro 20.000,00 per le piccole imprese turistiche e di euro 10.000,00 per gli enti pubblici e le aziende agricole;
-  un massimo di euro 20.000,00 per tutte le tipologie di soggetti destinatari.

In tutti i casi, l’aiuto è concesso sulla base del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”). Il GAL instaurerà modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti “concessi” ad uno stesso beneficiario, a titolo della regola de minimis, non ecceda il massimale di euro 100.000,00 su un periodo di tre anni.

Non sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre Misure e Programmi
L’azione concorre alla complessiva strategia di sviluppo del PSL di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale a fini turistici. In questo senso è direttamente connessa alla sub-azione n. 4 “Marketing territoriale a fini turistici”.
L’azione è, inoltre, complementare con la Misura 16 “Diversificazione delle attività legate all’agricoltura”, in particolare la sottomisura A) “Agriturismo” del Piano di sviluppo rurale (2000-2006) nonché alla Misura 3.1 “Ricettività e strutture a supporto dell’attività turistica” del DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Veneto: in particolare, le operazioni cofinanziabili dall’azione integrano le altre forme di intervento dei Fondi strutturali mirando alla valorizzazione dell’offerta turistica di nicchia e senza sovrapporsi ad esse.
L’azione, infine, è complementare al programma comunitario “Impresa ed imprenditorialità”, istituito con decisione n. 2000/819/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000, il quale, tra gli altri interventi, promuove il rafforzamento competitivo delle PMI e lo spirito imprenditoriale.

 


 

Sezione III - QUADRO FINANZIARIO DELL’AZIONE

 

Anno

 

SPESA PUBBLICA

Beneficiari

finali

Costo

 totale

Totale pubblico

Contributo

Contributo nazionale

FEAOG

Totale

Stato

Regione

 

Euro

%

Euro

%

Euro

%

Euro

%

Euro

 

1

2

 

3

 

4

5

 

6

 

7

 

1=2+7

2=3+4

 

 

 

4=5+6

 

 

 

 

 

2001

162.000

81.000

50

24.300

30

56.700

39.690

70

17.010

30

81.000

2002

126.000

63.000

50

18.900

30

44.100

30.870

70

13.230

30

63.000

2003

148.500

74.250

50

22.275

30

51.975

36.383

70

15.592

30

74.250

2004

144.000

72.000

50

21.600

30

50.400

35.280

70

15.120

30

72.000

2005

157.500

78.750

50

23.625

30

55.125

38.587

70

16.538

30

78.750

2006

162.000

81.000

50

24.300

30

56.700

39.690

70

17.010

30

81.000

TOTALE

900.000

450.000

50

135.000

30

315.000

220.500

70

94.500

30

450.000


 

 

Sezione IV - VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA

Coerenza con gli obiettivi dell'asse prioritario
L’azione risulta coerente con gli obiettivi dell’Asse 1 “Strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato”: essa è coerente con il tema catalizzatore prescelto dal GAL, consistente nella sperimentazione di nuove forme di “valorizzazione delle risorse naturali e culturali”; ha carattere pilota poiché mira alla nascita di nuovi prodotti e servizi che includono le specificità locali; infine, uno degli obblighi dei soggetti beneficiari è dato dalle modalità proposte per la messa in rete degli acquis metodologici e dei risultati ottenuti, nell’ottica di assicurare il suo carattere dimostrativo e la sua trasferibilità.
Grado di compatibilità ambientale
Il GAL assicurerà che le operazioni oggetto di un finanziamento a titolo della presente azione saranno coerenti con gli obiettivi della politica comunitaria nel settore dell’ambiente di cui all’articolo 174 (ex articolo 130 R) del Trattato CE, nonché alla Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.
Il GAL assicurerà altresì il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale. In particolare, qualora le operazioni oggetto di un finanziamento a titolo della presente azione presentino incidenze significative su un sito di importanza comunitaria (SIC) o su una zona di protezione speciale (ZPS), esse saranno oggetto di una opportuna valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE” e s.m.i..
Qualora le operazioni oggetto di un finanziamento a titolo della presente azione rientrino nel campo di applicazione della direttiva del Consiglio 85/337/CE del 27 giugno 1985, come da ultimo modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, esse saranno oggetto di apposita valutazione di impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10 della medesima direttiva, eventualmente integrata dai requisiti previsti dalla Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
Rispetto delle politiche comunitarie
In conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, il GAL assicurerà il rispetto:
-  delle disposizioni del Trattato CE e degli atti emanati in virtù dello stesso;
-  delle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti:
-        le regole di concorrenza;
-        le norme concernenti l’aggiudicazione degli appalti pubblici;
-        la tutela ed il miglioramento dell’ambiente;
-        l’eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne.


 

Quantificazione degli obiettivi

a) Indicatori di realizzazione finanziaria

Indicatori
Descrizione
Impegni del GAL
Euro
Pagamenti del GAL
Euro
Impegni spesa pubblica/programmato spesa pubblica
%
Pagamenti spesa pubblica/programmato spesa pubblica
%

b) Indicatori di realizzazione fisica

Indicatori
Descrizione
Quantificazione
Beneficiari finali complessivi
Numero
23
Imprese turistiche beneficiarie
Numero
15
Imprese agrituristiche beneficiarie
Numero
8

c) Indicatori di risultato

Indicatori
Descrizione
Quantificazione
Ammontare investimenti attivati
900.000
Nuovi posti letto creati
Numero
100

d) Indicatori di impatto

Indicatori
Descrizione
Quantificazione
Posti di lavoro creati o mantenuti
Numero
100
Sopravvivenza imprese beneficiarie
%
> 90
Aumento presenze turistiche
%
> 0,1

e) Indicatori di avanzamento procedurale

Indicatori
Descrizione
Quantificazione
Numero progetti ammissibili
Numero dei progetti che hanno superato l'esame formale e che rientrano nella graduatoria dei finanziabili
 

 

Numero progetti approvati e/o finanziati
Numero dei progetti il cui costo viene coperto, in tutto o in parte, dai contributi previsti dalla misura
 

 

Numero progetti avviati
Numero dei progetti finanziati ed effettivamente avviati
 
Numero progetti conclusi
Numero dei progetti finanziati e conclusi
 
Numero progetti oggetto di rinuncia
Numero dei progetti ammessi e finanziati che hanno rinunciato al contributo finanziario e non hanno portato a termine le realizzazioni
 
Numero progetti oggetto di revoca
Numero dei progetti ammessi e finanziati ai quali, a seguito di verifiche formali o inadempienze procedurali, è stato revocato il contributo finanziario previsto
 
Capacità progettuale
Rapporto tra progetti ammissibili e progetti presentati
 
Capacità decisionale
Rapporto tra ammontare degli impegni e ammontare delle risorse disponibili programmate
 
Efficienza attuativa
Rapporto tra progetti avviati e progetti approvati
 
Riuscita attuativa
Rapporto tra:
- progetti conclusi e progetti approvati;
- progetti conclusi e progetti avviati
 
Mortalità dei progetti finanziati
Rapporto tra progetti oggetto di revoca o rinuncia e progetti approvati