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PIANO DI SVILUPPO LOCALE

DEL GAL ALTO BELLUNESE

 

 

 

 

 

Allegato n. 5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuto

 

del Gruppo di Azione Locale

 

“Alto Bellunese”

 

Approvato dall’Assemblea dei soci

 

del 2 agosto 2002

 


 

STATUTO DEL GAL “ALTO BELLUNESE”

Articolo 1

E’ costituita l’associazione “Alto Bellunese” con funzione di Gruppo di Azione Locale (GAL) nell’ambito dell'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader +), istituita dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dell’Unione europea recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

Gli associati rappresentanti degli interessi di gruppi di soggetti privati e di comunità locali organizzate in forma pubblica sono vincolati in solido sia dal punto di vista dei rapporti giuridici che sul piano finanziario per la elaborazione e l’attuazione della strategia di sviluppo del territorio, quale individuata nel piano di sviluppo locale (PSL), elaborato ed attuato sulla base degli orientamenti adottati dalla Commissione delle Comunità europee nella Comunicazione agli Stati membri del 14 aprile 2000 (pubblicata in GUCE C 139 del 18.05.2000, p. 5) e del programma operativo Leader +  della Regione Veneto, approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee del 19.11.2001 [notificata con il numero C(2001) 3564].

I soci dell’associazione sono:

-   la “Magnifica Comunità di Cadore”,

-  la “Comunità Montana Centro Cadore”,

-   la “Comunità Montana del Comelico e Sappada”,

-   la “Comunità Montana della Valle del Boite”,

-   la “Comunità Cadere, Longaronese e Zoldano”,

-  la “Comunità Montana Agordina”,

-   l’ “Associazione Provinciale Piccola Industria Artigianato di Belluno”

-   l’ “Unione Artigiani di Belluno”,

-   I’ “Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno”,

-   l’ “Associazione del Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Belluno”,

-  la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Belluno (Coldiretti)

-  l’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari Veneto di Belluno.

 

Articolo 2

L’associazione ha sede ad Auronzo di Cadore ( BL), in via Cima Gogna 2, presso la sede della Comunità Montana “Centro Cadore”.

L’assemblea dei soci può deliberare l’istituzione di sedi secondarie o di sportelli informativi nelle aree geografiche di operatività dell’associazione.

Articolo 3

L’associazione non ha fini di Iucro ed ha per scopi:

-          la partecipazione alla iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale denominata “Leader +”, istituita dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dell’Unione europea recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

-          la partecipazione ad altre politiche, programmi ed azioni di sviluppo comunitari, statali e nazionali.

-          la promozione di relazioni interregionali ed internazionali, anche mediante l’adesione a reti, con soggetti che perseguono le medesime finalità al fine dello scambio di esperienze, di conoscenze e di metodologie operative, nonché della elaborazione di progetti comuni.

L’associazione si propone in modo specifico:

-          di promuovere lo sviluppo sostenibile dell‘Alto Bellunese, mediante il metodo della concertazione e della collaborazione tra enti pubblici, soggetti economici ed associazioni sia nelle fasi di elaborazione che in quelle di attuazione dei piani, dei progetti e delle iniziative di sviluppo locale;

a)       di promuovere iniziative atte a consentire uno sviluppo sostenibile e durevole delle zone montane e rurali dell’Alto Bellunese, operando secondo una logica plurisettoriale e tenendo conto del ruolo fondamentale che l’agricoltura, la zootecnica, e la silvicoltura in montagna rivestono per la tutela del territorio, con particolare attenzione allo sviluppo di forme coordinate di commercializzazione idonee a valorizzare i prodotti agricoli e forestali locali;

b)       di promuovere l’acquisizione di tutti gli strumenti tecnici (studi a carattere economico e sociale, studi di progettazione tecnica, organizzativa, finanziaria, studi di programmazione territoriale e di programmazione dello sviluppo, consulenze specializzate) finalizzati all’accrescimento delle capacità di autopromozione dello sviluppo di tutti i settori mediante l’accrescimento delle conoscenze specializzate necessarie;

c)       di fornire supporto tecnico allo sviluppo rurale mediante:

-          l’assistenza tecnica delle comunità locali ed ai promotori di progetti di sviluppo delle attività già insediate al fine di riorientarle al mercato e di dotarle di strumentazione competitiva rispetto alla concorrenza;

-          la formazione professionale utile alla trasformazione dell’attività agricola in attività di tutela attiva del territorio;

d)       di incentivare il turismo orientandolo verso forme organizzative e offerta di prodotti compatibili con la tutela ambientale indirizzandolo, verso segmenti di mercato di alta qualità. Ciò si otterrà mediante:

-          attività formative specializzate;

-          creazione di strumenti di marketing moderni (marchi di qualità, analisi di mercato, strumenti di promozione, ecc.);

-          sostegno economico ad iniziative di riqualificazione dell’offerta dei prodotti, delle strutture ricettive e delle infrastrutture (percorsi montani per piste ciclabili con possibilità di uso combinato nelle diverse stagioni, miglioramento delle infrastrutture esistenti e dedicate agli sport invernali, nuove infrastrutture ecocompatibili);

-          sostegno economico alle iniziative volte al miglioramento dell’impatto ambientale dell’attività turistica;

-          sostegno economico alle attività di riconversione dell’attività agricola all’attività agro-turistica e ad attività volte al miglioramento del paesaggio montano;

-          sostegno alla commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnica e silvicoli, salvaguardandone l’identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;

e)       di operare per la salvaguardia e la promozione del patrimonio ambientale e culturale locali:

-          promuovendo la conoscenza di tutti gli aspetti che costituiscono parte integrante della cultura locale (dialetto, usi e consuetudini, tecniche e mestieri, patrimonio edilizie e urbanistico, ecc.);

-          sostenendo anche economicamente operazioni di mantenimento e recupero di detto patrimonio con programmi mirati;

-          promuovere azioni volte alla tutela di porzioni di territorio di particolare pregio rispetto a possibili utilizzazioni non conformi allo spirito di una attenta e responsabile tutela;

f)         di sostenere la maturazione del tessuto imprenditoriale locale:

-          promuovendo l’accesso ai servizi utili al sostegno di una moderna attività di impresa (marketing, consulenza organizzativa, trasferimenti di tecnologie, ecc.);

-          promuovendo lo sviluppo di un adeguato tessuto infrastrutturale (reti di trasporto, di trasmissione dati, di energia, ecc.);

-          promuovendo l’accesso a strumenti formativi specializzati;

g)       di promuovere una adeguata presenza sul territorio dei servizi sociali:

-          cooperando alla definizione dell’assetto dei servizi sanitari, di istruzione e formazione e di tutti i servizi che garantiscono la qualità della vita della popolazione locale;

-          promuovendo studi e progetti utili ad una migliore allocazione di detti servizi;

-          partecipando a eventuali organismi di gestione dei medesimi.

Articolo 4

I contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione, ai sensi dell'articolo 37 del codice civile italiano.

Tale fondo sarà incrementato da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

-          dalle quote di costituzione dell’associazione a carico di ciascun socio, fissate in euro 8.000,00 per i soggetti pubblici ed in euro 600,00 per i partner economici e sociali e le associazioni private;

-          dalle quote sociali deliberate annualmente dall’assemblea dei soci;

-          dall'utile derivante dalla organizzazione e gestione di attività;

-          da ogni altra eventuale entrata collegata con le attività dell'Associazione.

Articolo 5

L’esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall’Ufficio di Presidenza il bilancio consuntivo ed entro lo stesso termine il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre alla approvazione dell’assemblea dei soci.

Articolo 6

Oltre i soci fondatori possono essere soci dell’associazione altri soggetti che rappresentino gli interessi di gruppi di soggetti privati e di comunità locali organizzate in forma pubblica, i cui apporti siano considerati funzionali al perseguimento dello scopo sociale.

L’ammissione di nuovi soci è deliberata dall’assemblea, previa domanda degli aspiranti ed è condizionata al versamento della quota di associazione annualmente stabilita dall’assemblea, nonché al rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee agli Stati membri del 14 aprile 2000 (pubblicata in GUCE C 139 del 18.05.2000, p. 5) e dal programma operativo Leader +  della Regione Veneto, approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee del 19.11.2001 [notificata con il numero C(2001) 3564], in base ai quali, a livello decisionale, i partner economici e le associazioni devono rappresentare almeno il 50% del partenariato locale.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni od esercitato il loro diritto di recesso entro il 31/03 di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione nonché sottoposti alla responsabilità in solido per l’attività espletata dall’associazione.

Ogni socio si impegna:

a)       a farsi promotore di idee, progetti e proposte innovativi finalizzati allo sviluppo economico, culturale e sociale dell’area geografica di operatività dell’associazione;

b)       a collaborare con l'Associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività statutarie;

c)       ad osservare il presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi associativi in conformità dello stesso;

d)       a versare la quota associativa annuale, nei limiti deliberati dall’assemblea dei soci.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per recesso, per morosità o per indegnità. La morosità verrà dichiarata dall’Ufficio di Presidenza; la indegnità dalla assemblea dei soci, sentito il socio interessato dal provvedimento.

Articolo 8

Sono organi dell’associazione:

a)       l’Assemblea dei soci;

b)       l’Ufficio di Presidenza;

c)       il Presidente;

d)       il Vicepresidente;

e)       il Revisore dei conti.

Articolo 9

L’assemblea è costituita dai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento delle quote.

Le deliberazioni, assunte a maggioranza assoluta dei votanti, sono vincolanti per tutti i soci, anche per gli assenti e per i dissenzienti.

Articolo 10

L’associazione è amministrata da un Ufficio di Presidenza composto da 5 membri: il Presidente, il Vicepresidente e altri 3 soci designati dall'Assemblea. I rappresentanti dei partner economici in seno all'Ufficio di Presidenza dovranno essere almeno 3.

I componenti dell’Ufficio di Presidenza restano in carica per l’intera durata di realizzazione del piano di sviluppo locale approvato dalla Giunta Regionale nel quadro dell'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale Leader +.

Articolo 11

L’Ufficio di Presidenza si riunisce ad iniziativa del Presidente o del Vicepresidente quando lo si ritenga necessario e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo, alle quote associative ed al bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.

L’Ufficio di Presidenza potrà nominare di volta in volta un Segretario che avrà il compito di redigere i verbali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

L’Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Delle riunioni dell’Ufficio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, qualora nominato.

Articolo 12

Spetta all’Ufficio di Presidenza:

-          la gestione ordinaria dell’attività dell’associazione, compresa la definizione del piano di gestione e controllo e della struttura organizzativa interna nonché l’assunzione di personale o l’assegnazione di incarichi di collaborazione;

-          la predisposizione dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo, da sottoporre alla approvazione dell’assemblea dei soci;

-          lo svolgimento di ogni attività necessaria alla efficace e regolare attuazione dei piani di sviluppo e dei progetti approvati dall’assemblea dei soci, compresi, a titolo esemplificativo, la attuazione di piani di informazione, la individuazione e la stipula di convenzioni con soggetti terzi attuatori, la indizione di bandi pubblici, l’istruttoria e la selezione delle proposte, la concessione e/o la revoca di contributi pubblici e la rendicontazione degli stessi, l’affidamento di incarichi a terzi;

-          l’approvazione della convenzione con il Capofila amministrativo e finanziario designato dall’assemblea dei soci nel quadro dell’iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale Leader +;

-          la preparazione degli atti da trattare ed approvare in seno all’assemblea;

-          l’esecuzione di ogni altra attività deliberata dall’assemblea dei soci o prevista dal presente Statuto.

Articolo 13

Spetta al Presidente:

-          dare esecuzione ai deliberati dell’Assemblea e dell’Ufficio di Presidenza;

-          nominare, anche tra i non soci, il segretario, che avrà anche il compito di redigere i verbali dell’Assemblea e dell’Ufficio di Presidenza;

-          attribuire deleghe o incarichi ai membri dell’Ufficio di Presidenza e dell’Assemblea;

-          rappresentare l’associazione negli organismi interassociativi od istituzionali cui partecipa l’associazione, nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

 

Articolo 14

L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, almeno due volte all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancia preventivo e della quota sociale annuale, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio nella propria sede almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

In casi di urgenza, l'Assemblea é convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, a mezzo di telegramma o telefax, almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

Dell'Assemblea é data la più ampia pubblicità per favorire la partecipazione di cittadini e associazioni locali non aderenti all'associazione.

I partecipanti non aderenti possono, su autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, prendere la parola per presentare proposte, osservazioni e, se richiesto dal Presidente, esprimere il proprio parere consultivo sulle questioni sottoposte alle deliberazioni dell'Assemblea.

Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, per la validità delle sedute di prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione la seduta si intende valida indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Per l’assunzione delle delibere è necessaria la maggioranza semplice dei membri presenti.

L’Assemblea deve pure essere convocata quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un componente dell’Ufficio di Presidenza od un quinto dei soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote annuali.

L’Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o anche fuori della sede, preferibilmente nell’ambito della provincia di Belluno, e comunque in Italia.

Articolo 15

Spetta all’Assemblea:

-          determinare il numero di componenti dell’Ufficio di Presidenza;

-          eleggere il Presidente, il Vicepresidente ed i componenti dell’Ufficio di presidenza, nel rispetto del criterio previsto dalla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee agli Stati membri del 14 aprile 2000 (pubblicata in GUCE C 139 del 18.05.2000, p. 5), in base al quale, a livello decisionale, i partner economici e le associazioni devono rappresentare almeno il 50% del partenariato locale;

-          nominare il Revisore di conti dell’Associazione;

-          nominare, fra i soggetti pubblici aderenti all’associazione, il Capofila Amministrativo e Finanziario, con i compiti e le funzioni di cui al paragrafo II.12 della Comunicazione della Commissione delle comunità europee agli Stati membri del 14 aprile 2000 (pubblicata in GUCE C 139 del 18.05.2000, p. 5);

-          approvare il Piano di sviluppo locale (PSL) elaborato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader +) ed ogni sua modifica;

-          approvare ogni altro programma e/o progetto elaborati in vista della partecipazione ad altre politiche, programmi ed azioni comunitari, nazionali o regionali;

-          approvare il bilancio consuntivo e preventivo di esercizio redatto nelle forme di legge;

-          definire l’entità della quota annuale di iscrizione all’associazione;

-          definire l’eventuale compenso dei membri dell’Ufficio di Presidenza, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, e del segretario eventualmente nominato dall’Ufficio di Presidenza;

-          apportare le modifiche statutarie ed ogni altra determinazione demandata per legge e dal presente statuto.

 

Articolo 16

L’Assemblea è costituita da soci ordinari regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota annuale di adesione.

La rappresentanza dei soci in Assemblea viene attribuita al soggetto che esercita la legale rappresentanza o ad un suo delegato.

Articolo 17

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Ufficio di Presidenza o, in sua mancanza, dal Vicepresidente: in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina a maggioranza semplice il Presidente della seduta tra i soci presenti.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, ove necessario, dagli scrutatori.

Articolo 18

Per la gestione del piano di sviluppo locale approvato dalla Giunta regionale nel quadro dell’iniziativa comunitaria Leader +, l’assemblea dei soci individua, tra i soci pubblici, il Capofila amministrativo e finanziario per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al paragrafo II.12 della Comunicazione della Commissione delle comunità europee agli Stati membri del 14 aprile 2000 (pubblicata in GUCE C 139 del 18.05.2000, p. 5).

Il capofila amministrativo e finanziario assicura la gestione delle risorse pubbliche eventualmente assegnate alla associazione nel quadro dell’iniziativa comunitaria Leader + e presta, ove necessario, le idonee garanzie di solvibilità ai fini dell'ottenimento di finanziamenti pubblici e garantisce il corretto funzionamento del partenariato.

I rapporti, economici ed istituzionali tra l’associazione e l’ente pubblico designato quale Capofila amministrativo e finanziario sono disciplinati da apposita convenzione approvata dall’Ufficio di Presidenza

 

Articolo 19

Il revisore dei conti é nominato dall'Assemblea dei soci su proposta dell’Ufficio di Presidenza. Dura in carica tre anni e il suo incarico non é immediatamente rinnovabile.

La carica di revisore non può essere conferita ad un socio dell'Associazione. Il revisore deve essere iscritto all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti.

Il revisore provvede al riscontro contabile sulla gestione dell'Associazione, riferendone all'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci, mediante una relazione scritta.

Articolo 20

L'Associazione é costituita fino al 31 dicembre 2008, termine ultimo per il compimento di tutte le operazioni relative alla iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader +).

L’Assemblea dei soci, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, delibera sulle proroghe del predetto termine.

Lo scioglimento, anche anticipato, dell'Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci su proposta dell’Ufficio di Presidenza.

L’Ufficio di Presidenza procederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune. Tali delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’associazione e i suoi organi, saranno sottoposti con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno dall’assemblea, uno dal socio dissenziente o impugnante e uno dal Presidente del Tribunale di Belluno; essi giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile. Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente. La sede dell’arbitrato è Belluno.